DECRETO SOSTEGNI – NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

L’art. 1 (commi da 1 a 9) prevede un nuovo contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19.
In particolare, il contributo è riconosciuto ai soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio nazionale, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.
Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti con compensi e ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a 10 milioni di euro a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.
Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si deve fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Per il calcolo della media mensile, i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 devono considerare i mesi successivi a quello di attivazione della stessa. Il requisito relativo al calo del fatturato non è richiesto per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.
Esclusi:
• i soggetti la cui attività risulti cessata al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto);
• i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto (22 marzo 2021);
• gli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
• gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del TUIR.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 come segue:
• 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
• 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
• 40% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
• 30% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
• 20% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Il contributo è riconosciuto per un importo minimo di:
• 1.000 euro per le persone fisiche;
• 2.000 euro per i soggetti diversi.
In ogni caso, l’importo massimo spettante non supererà i 150.000 euro.
A scelta irrevocabile, il contributo potrà essere erogato tramite bonifico bancario direttamente sul conto corrente intestato al beneficiario o come credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24.
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, dovrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle Entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti. La domanda dovrà essere trasmessa, anche per il tramite degli intermediari abilitati, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa.
Le modalità di effettuazione della richiesta, il suo contenuto e i termini di presentazione della stessa saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 25, commi da 9 a 14 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020).
Il contributo spetta nei limiti del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato.