Con l’art. 11 si modifica la disciplina del reddito di cittadinanza, consentendo per il solo anno 2021 a tutti coloro che ne fruiscono di lavorare senza perdere il diritto all’assegno. In particolare, viene previsto che, per il 2021, qualora la stipula di uno o più contratti di lavoro subordinato a termine comporti un aumento del valore del reddito familiare fino al limite massimo di 10.000 euro annui, il beneficio economico è sospeso per la durata dell’attività lavorativa che ha prodotto l’aumento del valore del reddito familiare fino a un massimo di 6 mesi.