Per la Corte di Cassazione (ord. n. 2339/2021) è valida la notifica dell’avviso di accertamento a mezzo posta per compiuta giacenza, senza necessità della raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
Un contribuente impugnava una cartella di pagamento rilevando che l’avviso di accertamento presupposto non era stato regolarmente notificato.
La Commissione tributaria regionale, adita in sede di appello, rilevava che l’avviso di accertamento presupposto era stato regolarmente notificato al contribuente, secondo le comuni norme del servizio postale (art. 1, c. 161 L. 296/2006), per compiuta giacenza, mediante l’immissione nella cassetta postale della comunicazione di avvenuto deposito.
Il giudizio giungeva quindi dinnanzi alla Corte di Cassazione avendo il contribuente denunciato che la sentenza avesse erroneamente ritenuto la regolarità della notifica per compiuta giacenza dell’avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, nonostante non fosse stata effettuata la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel respingere il ricorso la Cassazione ha evidenziato che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell’ipotesi in cui l’ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell’atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. 890/1982 (Cass. n. 8293/2018, Cass. n. 12083/2016, Cass. n. 17598/2010).
La Corte ha ricordato che, in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall’Amministrazione senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi 10 giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto).
Il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, trova applicazione in detto procedimento di notificazione semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del Fisco: la Corte Costituzionale (n. 175/2018) ha peraltro ritenuto legittimo l’art. 26, c. 1 D.P.R. 602/1973, sul rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile (Cass. n. 10131/2020).
Ritenendo valida la notifica dell’avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, effettuata, secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), la sentenza impugnata si è conformata ai principi di diritto ai quali la Cassazione ha ritenuto di dare continuità.
Fonte: https://www.tutelafiscale.it/notifica-valida-con-le-regole-del-servizio-postale-ordinario/