DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (DAT) E AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

Occuparci delle persone fragili, affette da patologie in diverso grado invalidanti o semplicemente non più nelle condizioni di determinarsi autonomamente, rappresenta un dovere fondamentale a cui ogni società civile deve ottemperare. L’ordinamento giuridico italiano ha da sempre affrontato questa necessità attraverso due istituti tradizionali: l’interdizione e l’inabilitazione.

L’amministrazione di sostegno
Con l’evolversi della società moderna il bisogno di tutelare le persone fragili ha portato in superficie l’indispensabilità di una forma di tutela meno rigida, più fluida; gli istituti del passato non erano sufficienti a fronteggiare le esigenze della quotidianità.
Accanto ai vetusti istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione l’ordinamento italiano ha, pertanto, introdotto, con la L. 9.01.2004, n. 6, la disciplina dell’amministrazione di sostegno.

L’istituto dell’amministrazione di sostegno pone le basi affinché venga garantita la giusta tutela ai soggetti che versano in situazioni di difficoltà che impediscono loro di gestire in tutto o in parte la loro vita autonomamente.

La rivoluzione rappresentata da questo strumento è principalmente dovuta al radicale cambio di prospettiva che si è verificato. La nuova disciplina pone al centro dell’attenzione la figura del beneficiario e lo scopo che si persegue è quello di limitare il meno possibile la sua capacità di agire.
Art. 1 L. 9.01.2004, n. 6: “La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minor limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.

Il beneficiario al centro
Il primo articolo della L. 9.01.2009, n. 6 espone perfettamente l’idea perseguita dal legislatore: costituire un nuovo istituto in grado di modularsi di volta in volta seguendo le necessità del caso concreto, allargando e stringendo i poteri dell’amministratore a seconda delle necessità del beneficiario. Quest’ultimo rimarrà al centro dell’attenzione e, dove possibile, l’obbiettivo da perseguire sarà sempre quello di rispettare la sua capacità di agire, seppur residua e limitata.
Il beneficiario, il soggetto dunque che potrà essere destinatario di un’amministrazione di sostegno, viene definito ai sensi dell’art. 404 del Codice Civile.
Art. 404 Codice Civile: “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.

I poteri dell’amministratore di sostegno
Senza dilungarsi sugli aspetti tecnici dell’istituto, meritevoli a loro volta di una trattazione specifica, portiamo l’attenzione sui poteri dell’amministratore di sostegno.
Precisando che gli stessi vengono definiti e modulati in concerto con il Giudice Tutelare, possiamo distinguere gli atti di ordinaria amministrazione, generalmente indicati nel decreto di nomina e che comprendono tutte le decisioni che l’amministratore prenderà in autonomia al fine di garantire la corretta gestione del beneficiario e dei suoi interessi, dagli atti di straordinaria amministrazione per i quali è necessaria l’autorizzazione da parte del Giudice Tutelare.
Nel corso dell’adempimento del suo incarico l’amministratore di sostegno può trovarsi a dover far fronte all’aggravarsi della situazione clinica del beneficiario e, nello specifico, a doverlo accompagnare nella parte terminale di una grave malattia.

Disposizioni anticipate di trattamento
La L. 219/2017, entrata in vigore il 31.01.2018, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la disciplina del testamento biologico sancendo la possibilità di redigere le cosiddette DAT, acronimo di “Disposizioni Anticipate di Trattamento”.
Con riguardo alle scelte terapeutiche, agli accertamenti diagnostici e, in generale, ai trattamenti sanitari è data ad ogni individuo la possibilità di esprimere il proprio rifiuto o consenso agli stessi.
Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere potrà, pertanto, esprimere la propria volontà attraverso le DAT in previsione di una futura incapacità.
Requisito fondamentale è che preliminarmente siano state assunte delle complete ed esaustive informazioni terapeutiche circa le conseguenze delle proprie scelte.
Il consenso o il rifiuto potrà essere espresso su:

  • accertamenti diagnostici;
  • scelte terapeutiche;
  • singoli trattamenti sanitari.

All’interno delle disposizioni anticipate di trattamento potrà essere indicata una persona, il fiduciario che, in caso di impossibilità del disponente, lo rappresenti relazionandosi al suo posto con medici e strutture sanitarie.
Le DAT potranno sempre essere modificate, revocate o disattese e così anche la nomina del fiduciario, il quale potrà a sua volta rinunciare o essere sostituito nell’incarico. Con riguardo alla forma che devono rispettare, esse possono essere redatte con atto pubblico o con scrittura privata autenticata se ci si affida ad un notaio, presso l’Ufficio dello stato civile del Comune di residenza, presso una struttura consolare o, infine, nelle strutture sanitarie competenti e dotate di un sistema di raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento.
Quanto sopra brevemente esposto, come dicevamo, l’amministratore di sostegno può trovarsi a dover accompagnare il proprio beneficiario nella parte terminale della vita; in questi casi spesso quest’ultimo si troverà a dover prendere delle scelte difficili circa le cure mediche a cui l’amministrato si dovrà sottoporre.
In presenza di disposizioni anticipate di trattamento l’amministratore di sostegno farà valere la volontà del suo beneficiario; il diritto di autodeterminarsi volontariamente che spetta ad ogni individuo si estende all’autodeterminazione terapeutica e le decisioni prese in vista di una futura incapacità verranno tutelate dall’amministratore nei casi in cui sia stato necessario ricorrere a questo istituto.

Tuttavia, come dovrà comportarsi l’amministratore di sostegno nelle ipotesi in cui non siano presenti delle disposizioni anticipate di trattamento?

È nelle facoltà dello stesso opporsi ai trattamenti medici prescritti ed eventualmente rifiutarli?
La giurisprudenza afferma che, qualora la volontà del beneficiario di amministrazione di sostegno non sia espressa nelle DAT, la stessa dovrà essere ricostruita sulla base della posizione assunta in passato dal soggetto, di elementi presuntivi, su precedenti dichiarazioni rese e, se necessario, tramite l’audizione di parenti o conoscenti.
Come abbiamo brevemente illustrato, il Giudice Tutelare per il tramite del decreto di nomina individua gli atti che l’amministratore potrà compiere in nome e per conto del beneficiario, compresi quelli di natura sanitaria, al fine di poter garantire la miglior tutela possibile allo stesso.
Quanto sopra, in contrasto con una famosa pronuncia del Tribunale di Roma che riteneva diversamente, la Corte Costituzionale si è espressa negando la possibilità che l’amministratore di sostegno munito di rappresentanza esclusiva in ambito sanitario possa rifiutare i trattamenti sanitari salva vita.
Sarà il Giudice Tutelare a dover attribuire specificatamente questo potere.
In assenza di disposizioni anticipate di trattamento l’amministratore di sostegno potrà esprimere il rifiuto alle cure proposte ma tale potere dovrà essere conferito appositamente dal Giudice Tutelare, non rilevando la circostanza per cui lo stesso amministratore abbia la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario.
La volontà dell’amministrato verrà pertanto ricostruita, sarà valutato il quadro clinico dello stesso e il Giudice modellerà i poteri dell’amministratore estendendoli se del caso in modo da adattarsi alle esigenze del caso concreto e perseguire lo scopo dell’istituto dell’amministrazione di sostegno: la miglior tutela possibile delle condizioni di vita del beneficiario.

Riferimenti normativi 

  • L. 9.01.2004, n. 6 “Disciplina dell’amministrazione di sostegno”.
  • L. 219/2017 entrata in vigore il 31.01.2018 “Disposizioni anticipate di trattamento”.

Occuparci delle persone fragili, affette da patologie in diverso grado invalidanti o semplicemente non più nelle condizioni di determinarsi autonomamente, rappresenta un dovere fondamentale a cui ogni società civile deve ottemperare. L’ordinamento giuridico italiano ha da sempre affrontato questa necessità attraverso due istituti tradizionali: l’interdizione e l’inabilitazione.
L’amministrazione di sostegnoCon l’evolversi della società moderna il bisogno di tutelare le persone fragili ha portato in superficie l’indispensabilità di una forma di tutela meno rigida, più fluida; gli istituti del passato non erano sufficienti a fronteggiare le esigenze della quotidianità.Accanto ai vetusti istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione l’ordinamento italiano ha, pertanto, introdotto, con la L. 9.01.2004, n. 6, la disciplina dell’amministrazione di sostegno.

L’istituto dell’amministrazione di sostegno pone le basi affinché venga garantita la giusta tutela ai soggetti che versano in situazioni di difficoltà che impediscono loro di gestire in tutto o in parte la loro vita autonomamente.

La rivoluzione rappresentata da questo strumento è principalmente dovuta al radicale cambio di prospettiva che si è verificato. La nuova disciplina pone al centro dell’attenzione la figura del beneficiario e lo scopo che si persegue è quello di limitare il meno possibile la sua capacità di agire.Art. 1 L. 9.01.2004, n. 6: “La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minor limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente”.Il beneficiario al centro
Il primo articolo della L. 9.01.2009, n. 6 espone perfettamente l’idea perseguita dal legislatore: costituire un nuovo istituto in grado di modularsi di volta in volta seguendo le necessità del caso concreto, allargando e stringendo i poteri dell’amministratore a seconda delle necessità del beneficiario. Quest’ultimo rimarrà al centro dell’attenzione e, dove possibile, l’obbiettivo da perseguire sarà sempre quello di rispettare la sua capacità di agire, seppur residua e limitata.
Il beneficiario, il soggetto dunque che potrà essere destinatario di un’amministrazione di sostegno, viene definito ai sensi dell’art. 404 del Codice Civile.
Art. 404 Codice Civile: “La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.I poteri dell’amministratore di sostegno
Senza dilungarsi sugli aspetti tecnici dell’istituto, meritevoli a loro volta di una trattazione specifica, portiamo l’attenzione sui poteri dell’amministratore di sostegno.
Precisando che gli stessi vengono definiti e modulati in concerto con il Giudice Tutelare, possiamo distinguere gli atti di ordinaria amministrazione, generalmente indicati nel decreto di nomina e che comprendono tutte le decisioni che l’amministratore prenderà in autonomia al fine di garantire la corretta gestione del beneficiario e dei suoi interessi, dagli atti di straordinaria amministrazione per i quali è necessaria l’autorizzazione da parte del Giudice Tutelare.
Nel corso dell’adempimento del suo incarico l’amministratore di sostegno può trovarsi a dover far fronte all’aggravarsi della situazione clinica del beneficiario e, nello specifico, a doverlo accompagnare nella parte terminale di una grave malattia.Disposizioni anticipate di trattamento
La L. 219/2017, entrata in vigore il 31.01.2018, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano la disciplina del testamento biologico sancendo la possibilità di redigere le cosiddette DAT, acronimo di “Disposizioni Anticipate di Trattamento”.
Con riguardo alle scelte terapeutiche, agli accertamenti diagnostici e, in generale, ai trattamenti sanitari è data ad ogni individuo la possibilità di esprimere il proprio rifiuto o consenso agli stessi.
Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere potrà, pertanto, esprimere la propria volontà attraverso le DAT in previsione di una futura incapacità.
Requisito fondamentale è che preliminarmente siano state assunte delle complete ed esaustive informazioni terapeutiche circa le conseguenze delle proprie scelte.
Il consenso o il rifiuto potrà essere espresso su:

accertamenti diagnostici;
scelte terapeutiche;
singoli trattamenti sanitari.

All’interno delle disposizioni anticipate di trattamento potrà essere indicata una persona, il fiduciario che, in caso di impossibilità del disponente, lo rappresenti relazionandosi al suo posto con medici e strutture sanitarie.Le DAT potranno sempre essere modificate, revocate o disattese e così anche la nomina del fiduciario, il quale potrà a sua volta rinunciare o essere sostituito nell’incarico. Con riguardo alla forma che devono rispettare, esse possono essere redatte con atto pubblico o con scrittura privata autenticata se ci si affida ad un notaio, presso l’Ufficio dello stato civile del Comune di residenza, presso una struttura consolare o, infine, nelle strutture sanitarie competenti e dotate di un sistema di raccolta delle disposizioni anticipate di trattamento.Quanto sopra brevemente esposto, come dicevamo, l’amministratore di sostegno può trovarsi a dover accompagnare il proprio beneficiario nella parte terminale della vita; in questi casi spesso quest’ultimo si troverà a dover prendere delle scelte difficili circa le cure mediche a cui l’amministrato si dovrà sottoporre.In presenza di disposizioni anticipate di trattamento l’amministratore di sostegno farà valere la volontà del suo beneficiario; il diritto di autodeterminarsi volontariamente che spetta ad ogni individuo si estende all’autodeterminazione terapeutica e le decisioni prese in vista di una futura incapacità verranno tutelate dall’amministratore nei casi in cui sia stato necessario ricorrere a questo istituto.

Tuttavia, come dovrà comportarsi l’amministratore di sostegno nelle ipotesi in cui non siano presenti delle disposizioni anticipate di trattamento?

È nelle facoltà dello stesso opporsi ai trattamenti medici prescritti ed eventualmente rifiutarli?La giurisprudenza afferma che, qualora la volontà del beneficiario di amministrazione di sostegno non sia espressa nelle DAT, la stessa dovrà essere ricostruita sulla base della posizione assunta in passato dal soggetto, di elementi presuntivi, su precedenti dichiarazioni rese e, se necessario, tramite l’audizione di parenti o conoscenti.Come abbiamo brevemente illustrato, il Giudice Tutelare per il tramite del decreto di nomina individua gli atti che l’amministratore potrà compiere in nome e per conto del beneficiario, compresi quelli di natura sanitaria, al fine di poter garantire la miglior tutela possibile allo stesso.Quanto sopra, in contrasto con una famosa pronuncia del Tribunale di Roma che riteneva diversamente, la Corte Costituzionale si è espressa negando la possibilità che l’amministratore di sostegno munito di rappresentanza esclusiva in ambito sanitario possa rifiutare i trattamenti sanitari salva vita.Sarà il Giudice Tutelare a dover attribuire specificatamente questo potere.In assenza di disposizioni anticipate di trattamento l’amministratore di sostegno potrà esprimere il rifiuto alle cure proposte ma tale potere dovrà essere conferito appositamente dal Giudice Tutelare, non rilevando la circostanza per cui lo stesso amministratore abbia la rappresentanza esclusiva in ambito sanitario.La volontà dell’amministrato verrà pertanto ricostruita, sarà valutato il quadro clinico dello stesso e il Giudice modellerà i poteri dell’amministratore estendendoli se del caso in modo da adattarsi alle esigenze del caso concreto e perseguire lo scopo dell’istituto dell’amministrazione di sostegno: la miglior tutela possibile delle condizioni di vita del beneficiario.

Riferimenti normativi

L. 9.01.2004, n. 6 “Disciplina dell’amministrazione di sostegno”.
L. 219/2017 entrata in vigore il 31.01.2018 “Disposizioni anticipate di trattamento”.