Il Governo, per fronteggiare l’emergenza, ha prorogato nuovamente l’utilizzo del lavoro agile in versione semplificata, introducendo il diritto alla disconnessione, e il congedo per i genitori con figli minori in didattica a distanza o quarantena.
Il disegno di legge di conversione del D.L. 13.03.2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del Covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena (A.C.2945), nel testo trasmesso all’esame della Camera, introduce nell’art. 2 il diritto di disconnessione anche in caso di lavoro agile semplificato. Viene in tal senso previsto che, ferma restando, per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali, è riconosciuto al lavoratore che svolge l’attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. Non è quindi richiesto un patto scritto tra le parti, anche se appare opportuno formalizzare l’arco temporale in cui la connessione è richiesta e, soprattutto, l’eventuale impegno ai tempi e modi di reperibilità. Molto opportunamente viene formalizzata la funzione del diritto alla disconnessione, “necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore”, e precisato che l’esercizio di tale diritto non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.
Questi principi sono stati recentemente formalizzati nella Risoluzione del 21.01.2021 con cui il Parlamento europeo ha raccomandato agli Stati membri di riconoscere il diritto alla disconnessione come fondamentale per la tutela della salute fisica e mentale e del benessere dei lavoratori ai quali l’uso protratto e costante di strumenti digitali possono provocare malattie psicosociali o altre malattie professionali, come l’ansia, la depressione, lo stress da tecnologia, disturbi del sonno e muscoloscheletrici. Attualmente è previsto il termine del 30.04.2021 per le modalità di lavoro agile in forma semplificata ma è pressoché certo che ci sarà un’ulteriore proroga (si pensa al 31.07).
Si ricorda, peraltro, che il D.L. 30/2021, nel testo in corso di conversione, dispone che fino al 30.06.2021, esclusivamente nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, al genitore lavoratore dipendente (pubblico o privato) di figlio convivente minore di anni 14 è riconosciuto, alternativamente all’altro genitore, un congedo straordinario per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata delle medesime fattispecie riguardanti il figlio che danno diritto allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile. Il congedo è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità grave, a prescindere dall’età del figlio, nei casi in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza o la chiusura dei centri assistenziali diurni frequentati dal figlio, nonché, come specificato in sede referente, per la durata dell’infezione da Covid-19 o della quarantena del figlio. Come specificato in sede referente, il congedo in esame può essere fruito in forma giornaliera o oraria.
Fonte: https://www.tutelafiscale.it/covid-19-lo-smart-working-o-il-congedo-straordinario/