L’Amministrazione Finanziaria chiarisce inequivocabilmente le modalità di tassazione previste per tutte le agevolazioni finalizzate a combattere la pandemia.
Assoggettare o non assoggettare a tassazione i contributi e i crediti d’imposta Covid-19? Fino a qualche mese fa era lecito porsi il problema. Con la risposta all’interpello 21.10.2020, n. 494 l’Amministrazione Finanziaria aveva infatti precisato che discriminante era la norma istitutiva dei benefici previsti per far fronte alla pandemia. Nel dettaglio, in relazione al contributo deliberato da un Comune in favore delle imprese in difficoltà economica causa Covid, l’Agenzia delle Entrate chiariva che tale importo assumeva rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e scontava il trattamento fiscale ordinario, in quanto non si era in presenza di un’espressa previsione di legge che lo escludesse.
La conversone in legge del Decreto Ristori porta però in grembo il principio generale di detassazione di ogni e qualsiasi contributo e indennità erogato in via eccezionale per l’emergenza Covid-19 e diverso da quelli esistenti prima della pandemia, da chiunque erogato e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione. Con l’art. 10-bis il legislatore dispone che, per tutti i contribuenti che esercitano attività d’impresa, arte o professione, nonché per i lavoratori autonomi, le agevolazioni da Covid-19:
- non concorrono alla formazione del reddito imponibile;
- non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 del Tuir (rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali).
Sul punto si “ravvede” anche l’Agenzia delle Entrate, prima con la risposta all’interpello n. 46/2021 e poi 84/2021. La temporanea esenzione viene infatti confermata trattando i temi del corretto trattamento fiscale applicabile sia ai contributi assegnati agli artisti (art. 90 D.L. 18/2020 “Cura Italia”), sia ai contributi erogati dalla Regione ai liberi professionisti e ai collaboratori per far fronte all’emergenza epidemiologica.
Attenzione però all’unico limite che rimane obbligatorio e cioè quello definito dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final. La Commissione Ue ha però recentemente prorogato il quadro al 31.12.2021 e più che raddoppiato i massimali di aiuti portandoli ad 1,8 milioni di euro per la quasi totalità delle imprese.
Fonte: https://www.tutelafiscale.it/fiscalita-dei-contributi-e-crediti-dimposta-covid/