Istruzioni alla compilazione, modalità di utilizzo del credito chiesto in compensazione o a rimborso e cause di esonero da visto.
Al 30.04, come ogni anno, scade il termine per inviare il modello Iva TR e chiedere a rimborso o in compensazione il credito Iva del I trimestre 2021.
Il modello Iva TR viene redatto per chiedere a rimborso il credito Iva o per utilizzarlo in compensazione orizzontale; l’utilizzo verticale, ossia Iva da Iva è comunque consentito senza necessità di presentare il modello. Per redigere tale modello, il credito Iva deve essere superiore a 2.582,28 euro.
Per quanto riguarda l’utilizzo in compensazione il credito è utilizzabile:
- entro € 5.000 solo dopo aver presentato il modello;
- oltre € 5.000 solo a partire dal 10° giorno successivo alla presentazione telematica del modello, pertanto se si dovesse presentare l’ultimo giorno disponibile ossia il 30.04, il credito si potrebbe utilizzare a partire dal 10.05, quindi sicuramente in tempo per le usuali scadenze del 16.05.2021.
Sopra € 5.000 è necessario dotare il modello di visto di conformità o della sottoscrizione dell’organo di controllo e il superamento di € 5.000 si intende riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno d’imposta: pertanto, se già al I trimestre si superano € 5.000 e si deve apporre il visto, si dovrà apporre anche nei modelli TR dei prossimi trimestri anche se nel singolo trimestre il credito sarà inferiore alla soglia.
Per quanto riguarda invece la richiesta di rimborso:
- entro € 30.000 è possibile ottenerlo senza apporre né visto, né garanzia, né altro;
- oltre € 30.000 è invece necessario dotare il modello di visto di conformità o sottoscrizione dell’organo di controllo, oppure se non si appone il visto si deve presentare la garanzia. Inoltre, va redatta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali. È possibile non apporre il visto per rimborsi Iva fino a 50.000 euro se le risultanze degli ISA 2019 (ossia per il periodo 2019) sono almeno pari a 8 oppure se la media semplice dei periodi 2018 e 2019 è almeno pari a 8,5. In tal caso occorre indicare il codice 5 al campo 3 del rigo TD8 “Esonero garanzia”.
Le condizioni che consentono di chiedere il credito trimestrale a rimborso o in compensazione sono in parte differenti da quelle dell’Iva annuale e in particolare sono le seguenti:
- aliquota media: contribuenti che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive con aliquote più basse rispetto a quelle sugli acquisti/importazioni. Spetta solo se l’aliquota media degli acquisti/importazioni supera quella media delle vendite maggiorata del 10%;
- operazioni non imponibili: contribuenti che effettuano operazioni non imponibili ex artt. 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25% del totale di tutte le operazioni effettuate;
- beni ammortizzabili: per acquisti/importazioni di beni ammortizzabili nel trimestre per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti/importazioni imponibili;
- soggetti non residenti;
- operazioni non soggette: contribuenti che effettuano operazioni attive (relative a particolari attività, quali prestazioni relative a beni mobili materiali, operazioni di trasporto beni ecc.) verso soggetti passivi non residenti per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate.
Fonte: https://www.tutelafiscale.it/modello-iva-tr-del-1-trimestre-2021-tenersi-pronti/