La fatturazione elettronica è ormai entrata a pieno regime e il Fisco ha automatizzato la procedura per la liquidazione del tributo.
L’art. 13, c. 1 D.P.R. 642/1972 prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di 2 euro per ogni fattura recante addebitamenti o accreditamenti, ricevuta e quietanzata, rilasciata dal creditore o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di un’obbligazione pecuniaria. Il 1° trimestre 2021, quindi, sarà il banco di prova per la verifica dei dati proposti dall’Agenzia delle Entrate e quelli effettivamente indicati dal prestatore/cedente nel Sistema di Interscambio. Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 4.02.2021, n. 34958 sono state dettate le linee guida per la definizione e l’assolvimento dell’imposta in commento.
Nel portale “Fatture e Corrispettivi” nella sezione imposta di bollo, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto 2 distinti elenchi contenenti gli elementi identificativi:
- Elenco A (non modificabile), per le fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo, riferite alle operazioni effettuate dal 1.01.2021;
- Elenco B (modificabile), per le fatture che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali emerge tale obbligo.
Qualora si ritenga che, in relazione a una o più fatture riportate dall’Agenzia nell’Elenco B, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, si procede all’indicazione di tale informazione spuntando gli estremi delle singole fatture all’interno dell’Elenco B. Le modifiche all’Elenco B devono essere effettuate perentoriamente entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento. Per le fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate nel 2° trimestre, le modifiche devono essere effettuate entro il 10.09 dell’anno di riferimento.
Sulla base dei dati delle fatture elettroniche indicate nell’Elenco A e nell’Elenco B eventualmente modificato, è calcolato ed evidenziato l’importo dovuto a titolo di imposta di bollo che dovrà essere pagato entro il giorno 15 del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre solare di riferimento. Tale termine è prorogato al 20.09 per le fatture elettroniche relative alle operazioni effettuate nel 2° trimestre. Il pagamento potrà essere effettuato tramite modello F24, oppure richiedendo l’addebito della somma dovuta direttamente in conto corrente.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’omesso o insufficiente versamento viene punito applicando l’art. 13, D.Lgs. 471/1997, con una sanzione amministrativa modulata secondo il momento in cui è sanata la tardività. La sanzione è quindi pari a 1/15 per ciascun giorno di ritardo (1%) se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine; pari al 15% se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza e al 30% se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza. Tale sanzione può essere oggetto di ravvedimento secondo le disposizioni di cui all’art. 13, D.Lgs. 472/1997.
Con riferimento alle fatture trasmesse mediante SdI, l’art. 12-novies D.L. 34/2019 dispone che dal 1.01.2021 l’Agenzia delle Entrate in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, comunichi al soggetto passivo l’ammontare della sanzione, come sopra modulata, ridotta a 1/3. La riduzione si applica soltanto qualora la definizione avvenga entro 30 giorni dalla comunicazione, pena l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.
Fonte: https://www.tutelafiscale.it/imposta-di-bollo-occhio-ai-valori-proposti-dallagenzia-delle-entrate/