INCENTIVI PER DONNE E GIOVANI: MISURE A CONFRONTO

Le circolari Inps nn. 32 e 56 dedicate alle principali caratteristiche degli esoneri previsti dalla legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) per l’assunzione e/o trasformazione di giovani under-36 e donne “lavoratrici svantaggiate”.
Prendendo atto del fatto che tali incentivi saranno definitivamente operativi soltanto dopo l’autorizzazione da parte della Commissione UE, si propone una sintesi dei loro principali aspetti.

Platea dei beneficiari – La misura rivolta ai giovani è finalizzata a incentivare le assunzioni/trasformazioni di lavoratori che non hanno compiuto il 36° anno di età e che non abbiano mai lavorato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro: esiste un’eccezione, poiché se il soggetto, per il quale è stata già fruita l’agevolazione, viene riassunto, per il nuovo rapporto si potrà fruire della medesima misura per i mesi residui spettanti, a prescindere sia dalla sussistenza di un precedente rapporto a tempo indeterminato, sia dall’età del lavoratore stesso alla data della nuova assunzione (c.d. portabilità del beneficio).
L’incentivo donne, invece, riguarda:

  • over 50, disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti in aree svantaggiate (cioè Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’UE, come desumibili dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020) o con una professione o di un settore economico caratterizzati da un elevato tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato, annualmente individuate con apposito decreto ministeriale (da ultimo, il D.M. 16.10.2020, n. 234);
  • donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

Rimandando alla circolare per l’esatta definizione di “privo di impiego regolarmente retribuito” (concetto profondamente diverso dallo stato di disoccupazione), si noti che il requisito di svantaggio deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio: se si intende, dunque, richiederlo per un’assunzione a tempo determinato, il requisito deve sussistere alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato; se, invece, si tratta di trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.

Rapporti incentivati e misura dei benefici – L’esonero dedicato ai giovani, che riguarda assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato (anche part-time) effettuate tra il 2021 e la fine del 2022, consiste nella riduzione del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro, entro il limite di 6.000 euro annui (da riproporzionare nel caso di part-time) e per un periodo massimo di 36 mesi che sale a 48 mesi per i datori che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna).
Per ciò che riguarda le donne, invece, la misura, che vale sia per assunzioni a termine che a tempo indeterminato (anche part-time) effettuate nel 2021/2022, pur prevedendo sempre una riduzione del 100% della contribuzione datoriale nel limite di 6.000 euro annui (da riproporzionare nel caso di part time) ha una durata che varia in base alla tipologia contrattuale:

  • 12 mesi per assunzioni a tempo determinato (comprese proroghe);
  • 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato;
  • 18 mesi complessivi per trasformazioni a tempo indeterminato: rispetto a queste, il conteggio della durata massima decorrerà dalla data di prima assunzione nel caso di trasformazione di rapporto a termine già agevolato o dalla data stessa di trasformazione nel caso in cui quest’ultima avvenga a seguito di rapporti a termine non agevolati.

Si noti, inoltre, che tale riduzione riguarda anche i premi assicurativi dovuti all’Inail.

Caratteristiche comuni – Entrambe le misure si rivolgono ai datori di lavoro privati, anche non imprenditori e compresi i datori del settore agricolo, e possono essere utilizzate nel rispetto delle condizioni di regolarità previste dalla L. 296/2006, nonché dei principi generali di fruizione degli incentivi contenuti nell’art. 31 D.Lgs. 150/2015.

Particolari condizioni di spettanza – Oltre a quanto appena descritto, ciascuna misura agevolativa prevede anche ulteriori condizioni necessarie per la corretta fruizione.
Per quanto concerne l’incentivo giovani, il datore di lavoro non deve aver proceduto nei 6 mesi precedenti, né procedere nei 9 mesi successivi, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Rispetto ai contenuti dell’art. 31 D.Lgs. 150/2015, questo esonero è utilizzabile a prescindere dal fatto che l’assunzione/trasformazione rappresenti attuazione di obbligo preesistente: è possibile, per esempio, utilizzarlo per la riassunzione o trasformazione di lavoratore che abbia maturato la precedenza a seguito di svolgimento di rapporti di lavoro a tempo determinato per un periodo superiore a 6 mesi.
Per quanto concerne, invece, l’incentivo per le donne, le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati, rilevato in ciascun mese, e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti: l’incremento è calcolato secondo il criterio della Unità di lavoro annuo (U.L.A.) e deve essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro.

Cumulo tra misure – Le due misure non sono tra loro cumulabili, ma resta la possibilità di utilizzare l’incentivo donne per un contratto a tempo determinato e successivamente la misura rivolta ai giovani nel caso di riassunzione/trasformazione di medesimo soggetto a tempo indeterminato: il tutto, purché si garantisca il pieno rispetto dei requisiti necessari al momento di ciascun evento.