La detrazione dell’Iva sulle spese preparatorie è ammessa anche quando l’attività di impresa non ha inizio per cause indipendenti dalla volontà del contribuente. Le spese devono essere inerenti al progetto e le intenzioni genuine.
Una società che sostiene costi con Iva prima dell’effettivo inizio dell’attività di impresa, può recuperare l’Iva anche se l’attività stessa non ha mai inizio? Questa è la domanda cui l’Agenzia delle Entrate ha risposto con il recente interpello n. 584/2021. Il caso specifico riguarda una società che ha sostenuto costi per realizzare un albergo, avendo poi abbandonato il progetto per la mancata consegna dell’immobile.
L’Agenzia, anzitutto, ricorda la nozione di soggetto passivo nella Direttiva Iva, secondo cui la Corte di Giustizia ha concluso che chiunque svolge atti preparatori è considerato soggetto passivo.
Secondo, poi, l’art. 168, un soggetto passivo che agisce come tale è legittimato alla detrazione. Poiché l’Iva deve essere neutrale anche nei confronti dei soggetti che cercano occasioni di investimento (senza ovviamente legittimare i casi di frode), la Corte (C-248/20) ha precisato che il diritto alla detrazione, una volta sorto, rimane acquisito anche se successivamente l’attività economica prevista non è stata realizzata.
A questo punto entra in gioco la disciplina nazionale cui l’art. 183 della Direttiva demanda la scelta tra il riporto dell’eccedenza e il rimborso.
La stessa Amministrazione Finanziaria ha ammesso in passato la detraibilità dell’Iva su beni e servizi anche prima del loro utilizzo. Inoltre, aggiunge l’Agenzia, la giurisprudenza della Cassazione (sent. 3.10.2018, n. 23994) aggiunge che la detrazione presuppone l’inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, potendo la detrazione spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché finalizzate alla costituzione delle condizioni d’inizio effettivo dell’attività tipica.
Alla luce di questi principi, l’Agenzia nell’interpello conferma il diritto alla detrazione, ammonendo però il contribuente sulla necessità di verificare gli ulteriori presupposti di fatto. In particolare, nell’interpello l’Agenzia non può validare la genuinità della prospettata attività alberghiera.
Per dirla diversamente, l’Agenzia conferma il principio della detraibilità sulle spese preparatorie, anche laddove non si traducano in un’effettiva attività di impresa, ma vigila su profili di abusività.
Quindi, ancora una volta, non vige una regola fissa ma occorrerà valutare caso per caso e documentare con cura le attività svolte, al fine di evitare contestazioni.
Infine, l’Agenzia ritiene che, nel caso l’imposta sui servizi preparatori sia rimborsata per effetto delle garanzie di terzi, essa non potrebbe essere detraibile. Quest’ultima precisazione è destinata a sollevare particolari problemi, potendo trovare applicazione in un ampio numero di casi.