Attraverso il messaggio numero 3155 del 21 settembre 2021, l’INPS riepiloga le modifiche apportate alla modulistica ISEE in generale e fa il punto sulle nuove regole introdotte che riguardano la DSU corrente, dai tempi della validità alle correzioni in caso di errori.
Il modello Isee corrente, serve ha dichiarare la condizione economica dei nuclei Familiari negli ultimi 12 mesi, che si trasforma in de mesi in caso di cessazione o variazione negativa della situazione lavorativa. Tale modello si differenzia da quello ordinario in quanto quest’ultimo si riferisce ai redditi e patrimoni di due anni prima.
Quali sono le novità?
Innanzitutto è stata aumentata la lista di soggetti e casi per cui si può presentare la DSU, in particolare si può presentare nei seguenti casi:
a. lavoro a tempo indeterminato e/o trattamenti esenti:
– risoluzione del rapporto di lavoro o sospensione dell’attività lavorativa o riduzione della stessa per il lavoratore dipendente a tempo indeterminato;
– occupazione come lavoratore dipendente a tempo indeterminato durante il periodo di validità di un ISEE corrente;
– interruzione o attivazione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari che non rientrano nel reddito complessivo ai fini IRPEF;
b. lavoro a tempo determinato o autonomo:
– lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili, che risulti attualmente non occupato;
– occupazione, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, come lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili;
– lavoratore autonomo, non occupato alla data di presentazione della DSU;
– inizio di un’attività, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, come lavoratore autonomo;
c. rilevanti variazioni del reddito complessivo:
– variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25 per cento rispetto alla situazione reddituale individuata nell’ISEE ordinario;
– rilevanti variazioni del patrimonio complessivo dal 1° aprile di ciascun anno:
– variazione della situazione patrimoniale complessiva del nucleo familiare superiore al 20 per cento rispetto a quanto evidenziato nell’ISEE ordinario.
Inoltre l’Inps fa il punto sui tempi di presentazione della DSU corrente:
– Dal 1° gennaio al 31 marzo, si può presentare solo le variazioni sui Redditi;
– Dal 1° aprile fino al 31 dicembre, si aggiungono anche le presentazioni delle variazioni patrimoniali;
Però c’è da aggiungere che le varie tempistiche si differenziano in base alle tipologie di aggiornamento:
– Aggiornamento del reddito patrimoniale, la scadenza è prevista per il 31 Dicembre dell’anno di presentazione della Dsu sostitutiva;
– Aggiornamento della componente patrimoniale e reddituale, la scadenza è entro il 31 Dicembre dell’anno di presentazione oppure entro due mesi dalla variazione occupazionale;
– Aggiornamento della sola componente reddituale, a scadenza è entro 6 mesi dalla presentazione del modello sostitutivo, oppure entro due mesi in caso di variazione occupazionale.
All’interno del messaggio vengono anche citate le modalità di presentazione delle modiche in caso di errori:
– presentare domanda per la prestazione avvalendosi del modello ISEE corrente con le omissioni o le difformità. Dopodiché l’Ente erogatore richiederà al cittadino la documentazione utile a comprovare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
– presentare un nuovo modello sostitutivo con le informazioni in precedenza omesse o indicate in maniera sbagliata;
– richiedere al CAF la rettifica del modello sostitutivo, con effetto retroattivo, solo nel caso in cui sia stata presentata tramite CAF e sia stato il Centro a commettere un errore materiale;
Nel caso si avvalesse di un CAF, l’effetto della rettifica sarà di carattere retroattivo, solo nella situazione in cui si fosse presentata la domanda tramite l’intermediario stesso.
In seguito si riporta il modulo ISEE aggiornato Inps.
Fonte: Redazione CAF TFDC