DAL 22 NOVEMBRE È PARTITA LA DOMANDA PER IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER BAR, RISTORANTI E CATERING


L’articolo 1-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese delle imprese operanti nei settori particolarmente danneggiati individuati dai codici ATECO 2007:

96.09.05,
56.10,
56.21,
93.11.2.
56.30.
Con Decreto del 30 dicembre 2021 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2022, così come modificato dal Decreto del 19 agosto 2022 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 ottobre 2022, sono stati determinati i soggetti beneficiari e l’ammontare del contributo, nonché le modalità di erogazione.

Nel dettaglio, il contributo spetta se le imprese esercitano come attività prevalente, come comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n.633, una di quelle individuate dai codici ATECO 2007 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2 e hanno subito nell’anno 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019.

Attenzione al fatto che per le imprese costituite nel corso del 2020 la riduzione del 40 per cento è determinata tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della Partita Iva rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021.

Le imprese, per accedere al contributo, devono risultare regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza e devono avere sede legale o operativa ubicata sul territorio.

Per la richiesta del contributo, i soggetti in possesso dei requisiti indicati sono tenuti ad inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate che curerà anche il processo di erogazione dei contributi stessi.

L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nell’istanza può essere eseguita mediante:

l’applicazione desktop telematico e può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario delegato al servizio del “Cassetto fiscale” dell’Agenzia delle entrate o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel presente modello. Attraverso questa modalità è possibile inviare fino a 500 istanze con un’unica fornitura;
il servizio web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate, direttamente da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia o da parte di un intermediario delegato al servizio “Cassetto fiscale” o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.
A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Con le modifiche al decreto pubblicate sulla GU del 27 ottobre 2022 si prevedono 40 milioni di euro per l’anno 2022

Successivamente al termine per la presentazione delle istanze, viene effettuata la ripartizione delle risorse finanziarie tra i soggetti in possesso dei requisiti e che hanno validamente presentato l’istanza, con la seguente modalità:
– il 70% delle risorse finanziarie, in egual misura tra tutti i beneficiari;
– in aggiunta, il 20% delle risorse finanziarie, in egual misura tra tutti i beneficiari che presentano un ammontare dei ricavi 2019 superiore a 400.000 euro;
– in aggiunta, il 10% delle risorse finanziarie, in egual misura tra tutti i beneficiari che presentano un ammontare dei ricavi 2019 superiore a 1.000.000 di euro.

Fonte: Redazione TFDC