BONUS ENERGIA USUFRUIBILE ANCHE PER LE AZIENDE NON ENERGIVORE E GASIVORE

In risposta all’interpello concernente le agevolazioni concesse alle imprese diverse da quelle energivore e gasivore, l’Agenzia dell’Entrate sottolinea che il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il secondo trimestre 2022, in favore delle imprese ”dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica” (cosiddette imprese energivore) ”di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2017. Le sopra citate imprese possono beneficiare del contributo in esame a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia ”calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondete
prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019”.
Nel rispetto dei requisiti sopra descritti, il comma 1 del citato articolo 3 del decreto legge n. 21 del 2022 riconosce ”un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto”. Solo successivamente a questo articolo è stato previsto un credito d’imposta pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della
componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, sempre che il prezzo abbia subito nel secondo trimestre 2022 un incremento del costo per kWh, al netto di imposte e sussidi, superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Il 23 settembre 2022 invece è stato previsto un credito d’imposta, pari al 30 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre dell’anno 2022, a favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, corrispondente a una potenza impegnata di circa 4 kW (in luogo della potenza disponibile minima di 16,5 kW prevista per il secondo e il terzo trimestre 2022), diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica, sempre che il prezzo abbia subito nel terzo trimestre 2022 un incremento del costo per kWh, al netto di imposte e sussidi, superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. Quest’ultimo decreto è stato esteso fino dicembre 2022.
per il gas naturale invece è previsto un credito d’imposta pari al 40 percento, a cui è stata estesa la possibilità di usufruirne anche per il mese di dicembre 2022.