Attraverso Decreto IVA è prevista l’esenzione dall’IVA per le “’prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie” e con riferimento a fattispecie diverse dagli asili nido, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il legislatore dopo aver elencato determinati organismi, ha utilizzato la locuzione “e simili” volendo indicare, che viene prevista l’esenzione anche per chi svolge le medesime finalità assistenziali nei confronti di soggetti degni di protezione sociale e che unitamente forniscono anche il vitto, indumenti e tutte le altre prestazioni accessorie.
Per poter stabilire se le attività di ludoteca e i servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia possano fruire dell’esenzione Iva è necessario verificare se le prestazioni fornite siano assimilabili a quelle proprie degli asili.
In particolare, gli asili nidi sono quei luoghi ”che accolgono le bambine e i bambini tra 3 e 36 mesi di età e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia e delle competenze. Presentano modalità organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in continuità con la scuola dell’infanzia”.
Mentre, i servizi integrativi si distinguono in spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da 12 a 36 mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere.