Tra le disposizioni in materia di tregua fiscale , viene previsto lo “stralcio” dei debiti di importo residuo, all’1.1.2023, fino a € 1.000 relativi a carichi affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2015.
Diversamente da prima, verrà previsto l’annullamento automatico con modalità differenziate a seconda dell’Ente creditore che ha affidato il carico all’Agente della riscossione (Amministrazione statale / Agenzia fiscale / Ente pubblico previdenziale o altro soggetto.
Vengono eliminati automaticamente alla data del 31 Marzo di quest’anno i debiti che non raggiungono i 100 euro:
- capitale;
- sanzioni/multe;
- interessi per ritardata iscrizione a ruolo.
Inoltre vengono annullati i debiti risultanti da singoli carichi affidati all’Agente della riscossione, da parte delle Amministrazioni statali / Agenzie fiscali / Enti pubblici previdenziali, nel periodo 2000 – 2015, ancorché ricompresi nella c.d. “ rottamazione e saldo e stralcio”.
L’eliminazione automatica non viene prevista per:
- somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato ex art. 16, Regolamento UE n. 2015/1589;
- crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
Si rammenda che la riscossione dei debiti dal primo gennaio 2023 fino a fine marzo, sono sospese.
Con riferimento alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada, diverse da quelle riferite a violazioni:
- tributarie;
- degli obblighi relativi ai contributi / premi previdenziali;
lo stralcio in esame, per effetto di quanto disposto dal citato comma 228, è applicabile limitatamente agli interessi.