La circolare n.8/E dell’agenzia dell’entrate ha reso note le disposizioni per l’attuazione della direttiva relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa in ambito dell’Unione.
Le situazioni di politica di sicurezza e di difesa comune, che sono interessate dalla direttiva sono:
- le missioni e le operazioni militari;
- le attività dei gruppi tattici;
- l’assistenza reciproca;
- i progetti afferenti alla cooperazione strutturata permanente (Permanent Structured Cooperation, PESCO);
- l’attività dell’Agenzia Europea per la Difesa (AED).
Per effetto delle nuove previsioni di cui all’articolo 72, del decreto IVA si devono essere qualificate come “non imponibilità”, con diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che simultaneamente soddisfino i seguenti requisiti:
- siano territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia, in base agli articoli da 7 a 7-octies del DPR n. 633 del 1972 e al d.l. n. 331 del 1993, come già sopra specificato;
- abbiano come cessionario o committente una forza armata appartenente a uno Stato membro dell’Unione europea;
- siano destinati all’uso delle anzidette forze armate o del personale civile che le accompagna o all’approvvigionamento delle relative
mense; - i beni siano ceduti e i servizi siano prestati in uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello di appartenenza delle forze
armate cessionarie o committenti; - siano finalizzati allo svolgimento delle attività rientranti nella PSDC sopra richiamate.
- le cessioni di beni presenti in Italia effettuate nei confronti di forze armate appartenenti ad altri Stati membri e impegnate in compiti rientranti nella PSDC;
- nel caso in cui siano territorialmente rilevanti in Italia, le cessioni di beni inviati nel nostro Paese a forze armate, appartenenti ad altri Stati membri e impegnate in compiti rientranti nella PSDC;
- le prestazioni di servizi, per cui sia verificato il presupposto territoriale in Italia, rese nei confronti di forze armate appartenenti ad altri Stati membri e impegnate in compiti rientranti nella PSDC.
In presenza dei presupposti in precedenza citati, quindi, tali operazioni:
- se di importo inferiore a euro diecimila14 (e il fornitore non ha optato per l’imposizione nel Paese di destinazione dei beni e servizi), rilevano territorialmente in Italia e sono non imponibili ai fini dell’IVA ai sensi del nuovo articolo 72, comma 1, lettera b-ter);
- concorrono ai fini del raggiungimento della soglia di diecimila euro, superata la quale tali operazioni rilevano nel Paese di introduzione dei beni.
Per beneficiare della non imponibilità per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui trattasi, è necessario che le forze armate, nella loro veste di committenti dei servizi o cessionari dei beni, utilizzino l’apposito modello di “certificato di esenzione dall’IVA o dalle accise”.