A mente di quanto previsto dall’articolo 1, commi 231 – 252 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, le istanze finalizzate all’accesso alla cd. “rottamazione-quater” avrebbero dovuto essere presentate entro il 30 aprile 2023. Tuttavia, con comunicato stampa nr. 68 del 21 aprile 2023, il MEF ha annunciato una proroga, che concede due mesi in più per la presentazione delle domande.
Tale rinvio, inoltre, modifica i termini previsti concessi L’Agenzia delle Entrate – Riscossione per la comunicazione ai contribuenti dell’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione, nonché il piano previsto per i versamenti.
Andiamo pertanto a richiamare quello che sarà il nuovo calendario da rispettare, non appena l’annunciata proroga sarà formalizzata, e a valutarne gli effetti, anche in termini di nuove possibilità offerte ai contribuenti.
I nuovi termini della rottamazione quater – Secondo quanto annunciato, i contribuenti avranno tempo fino al 30 giugno 2023, in luogo del 30 aprile, per la presentazione dell’istanza (o delle istanze) di rottamazione, da effettuarsi mediante il servizio “Fai da Te” messo a disposizione dall’amministrazione finanziaria sul sito di Agenzia Entrate Riscossione.
L’agente della riscossione dovrà rilasciare l’esito di tale richiesta, completo del piano dei versamenti da effettuare (in ragione del numero di rate prescelto dal contribuente in sede di domanda) entro il 30 settembre 2023. Tale termine era prima stabilito nel 30 giugno.
In ragione dello slittamento dei termini, cambia anche il calendario dei versamenti: la prima rata o unica rata dovrà essere versata entro il 31 ottobre 2023 (mentre il termine originario era il 31 luglio) mentre restano fermi gli ulteriori termini stabiliti dalla norma in caso di versamento rateale. Di conseguenza, la seconda rata scadrà il 30 novembre 2023, e le successive il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2024.
Si presti attenzione al fatto che, in caso di pagamento rateale, la prima e la seconda rata corrispondono ciascuna al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione.
Di conseguenza, nell’arco di due mesi il contribuente si vedrà chiamato ad onorare il 20% del debito complessivo, e di ciò occorre tenere debita memoria, soprattutto in presenza di posizioni di ammontare rilevante.
Dal 1° maggio il prospetto informativo depurato dei debiti stralciati
L’allungamento dei tempi previsti per la rottamazione consentirà ai contribuenti di avere, decorso il termine del 30 aprile 2023, un quadro più preciso degli ammontari dovuti. Infatti, la legge di bilancio 2023,
nella sua formulazione attuale, come risultante dalle modifiche apportate dall’articolo 3-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, prevede che siano automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo alla data del 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, dalle amministrazioni
statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.
È bene ricordare che il contribuente non viene in alcun modo avvisato dell’avvenuto stralcio
Di conseguenza, al fine di conoscere il debito effettivo ancora in carico al netto delle posizioni oggetto di stralcio, è opportuno richiedere un nuovo prospetto informativo in data successiva al 30 aprile 2023.
Resta fermo il fatto che, laddove il contribuente avesse già presentato istanza di rottamazione, comprendendo nella stessa anche ruoli stralciabili, non è necessario preoccuparsi, né porre in essere alcuna ulteriore azione. Infatti, in esito alla domanda presentata, l’agente della
riscossione fornirà un piano dei versamenti che sarà comunque già nettizzato dei ruoli stralciati automaticamente alla data del 30 aprile 2023.
Più tempo per integrare o modificare le istanze presentate
Per concludere, il più ampio termine concesso per la presentazione delle istanze di rottamazione consente anche di poter rivedere, con maggiore calma, le domande già trasmesse. Entro il 30 giugno 2023, infatti, il contribuente potrà presentare domande sostitutive o integrative rispetto a quello che è stato già stato oggetto di richiesta in precedenza.