Per lotto urbano si intende una porzione continua di terreno, situata in un medesimo comune, avente la medesima destinazione di Catasto Terreni con censimento di immobili urbani comunque interi o caratterizzati da un nesso di reciproca funzionalità o attinenza.
I frazionamenti di fabbricati sono effettuati, in via ordinaria, direttamente al Catasto Fabbricati, mediante presentazione di un atto di aggiornamento Docfa, con relativa identificazione e rappresentazione grafica.
In coerenza con le indicazioni di prassi finora fornite, il propedeutico frazionamento al Catasto Terreni con atto di aggiornamento Pregeo può essere richiesto4 nei seguenti casi particolari:
- il lotto urbano deve essere ridefinito perché una porzione del lotto originario cambia destinazione/qualità, perdendo la destinazione “Ente Urbano – cod. 282” o “Fabbricato promiscuo – cod. 278”;
- il lotto urbano deve essere ridefinito perché una porzione del lotto originario, pur dovendo assumere la medesima destinazione “Ente Urbano – cod. 282” o “Fabbricato promiscuo – cod. 278”, deve costituire o entrare a far parte di un nuovo lotto;
- il lotto urbano deve essere ridefinito perché una porzione di un fabbricato ivi ubicato presenta caratteristiche costruttive proprie5, potendosi considerare quindi fabbricato autonomo.
Si ritiene comunque necessario chiarire, in via generale, che il frazionamento al Catasto Terreni è possibile, per esigenze di coerenza con i principi fondanti del sistema catastale, solo qualora la particella derivata perda ogni collegamento con il lotto urbano originario. Invece, qualora la particella derivata mantenga un qualsiasi collegamento con il lotto urbano originario6, non è consentito operare l’aggiornamento in cartografia mediante frazionamento al Catasto Terreni.