La rivalutazione straordinaria Dei Trattamenti minimi, prevista dalla Legge di Bilancio 2023, sarà liquidata con la rata di Pensione in pagamento nel mese di Luglio assieme agli arretrati dal 01 Gennaio 2023. Lo rende noto l’Inps con messaggio n. 2329 del 22 Giugno 2023. La legge 197 del 29 Dicembre 2022- Legge di Bilancio 2023- ha previsto una rivalutazione straordinaria e transitoria, per gli anni 2023 e 2024, delle Pensioni di importo pari o inferiore al Trattamento Minimo. Dal 1°Gennaio 2023 è previsto un incremento straordinario dell’1,50%, elevato al 6,40% per i soggetti con età pari o superiore a 75 anni. Per l’anno 2024 è previsto un incremento pari al 2,7% senza distinzione di età. L’incremento straordinario, da corrispondere per ciascuna mensilità compreso la 13^, doveva essere attivato già dal mese di Gennaio, per questioni tecniche è slittato al mese di Luglio così, i beneficiari riceveranno con la mensilità di Luglio anche gli arretrati riferiti al primo semestre 2023. La rivalutazione straordinaria andrà ad aggiungersi all’importo già rivalutato del 7,30%, indice di perequazione provvisorio per il 2023, calcolato in relazione alla variazione dei prezzi al consumo rilevato dall’Istat e applicato in misura integrale alle pensioni fino a 4 volte il T.M. I pensionati con Trattamento minimo di € 563,74, riceveranno una pensione mensile lorda di € 572,20, compreso di rivalutazione straordinaria e perequazione provvisoria 2023. Al compimento del 75° anno si età potranno percepire un assegno mensile lordo di €599,82 sempre, compreso di anticipo perequazione e rivalutazione straordinaria.
L’incremento è attribuito d’Ufficio a tutti i Trattamenti pensionistici a carico del Sistema Integrato Inps nel quale confluiscono:
- la Gestione privata; la gestione ex ENPALS;
- la Gestione pubblica con il sistema IVS;
- la gestione Inpgi a seguito del trasferimento all’INPS, dal 1° luglio 2022, della funzione previdenziale svolta dall’INPGI in regime sostitutivo;
Restano escluse:
- le prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, SPORTASS);
- le prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV);
- le prestazioni di accompagnamento a pensione (043-INDCOM; 027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127-CRED27; 128-COOP28; 129-VESO29; 143-APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92; 200-ESPA).
Trattandosi di aumenti transitori e straordinari, applicabili solo per il biennio 2023-2024, non rilevano ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.
Inoltre si evidenzia che le rivalutazioni straordinarie saranno applicate al netto delle ordinarie operazioni di rivalutazione delle pensioni.