Il Decreto Lavoro approvato a fine giugno introduce anche novità anche in materia di contratti a termine, sulla cui disciplina era già intervenuto il testo originario del Decreto stesso.
In particolare, è stata modificata la disciplina dell’applicazione delle causali – come ora ridefinite – relativamente alle proroghe e ai rinnovi dei contratti di lavoro a termine. Tali modifiche escludono anche per i rinnovi – in termini identici a quanto già previsto per le proroghe – l’esigenza delle causali (nonché la correlata prescrizione dell’indicazione delle stesse causali nell’atto scritto di rinnovo o proroga), qualora la durata complessiva del rapporto non superi i dodici mesi.
A tali fini, sia per le proroghe sia per i rinnovi, nel computo dei dodici mesi non si tiene conto del periodo temporale (del rapporto) previsto dai contratti stipulati prima del 5 maggio 2023.
Viene, infine, modificata la disciplina – operante in assenza di diverse previsioni dei contratti collettivi – del limite quantitativo del ricorso ai contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
La novella, infatti, esclude dal computo del limite (pari al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore) i lavoratori il cui rapporto di lavoro con il soggetto somministratore sia costituito da un contratto di apprendistato.