Dopo anni di attese, finalmente il 30 giugno 2023, l’INPS, con messaggio n. 2442, ha comunicato che è stata sviluppata una nuova funzionalità, denominata “Visualizza visite”, a uso dei lavoratori. Tale nuova possibilità rientra nell’ambito dei progetti finalizzati all’attuazione dei programmi del PNNR affidati all’INPS, con riferimento a quelli relativi all’ottimizzazione del flusso delle visite mediche di controllo, all’interno del nuovo servizio “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”.
All’interno della nuova procedura è presente anche la funzione attraverso la quale i lavoratori possono comunicare l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità per eventi di malattia in corso di prognosi (ciò in quanto, è onere del lavoratore verificare che l’indirizzo di reperibilità comunicato all’Istituto, mediante il certificato di malattia, sia corretto e completo in tutte le sue parti).
Premesso questo, è necessario rappresentare che, la funzionalità “Visualizza visite” permette ai lavoratori di visualizzare la griglia contenente l’elenco delle visite e degli accessi, ordinati per data decrescente, e di consultare i relativi esiti.
Per ciascuna visita e accesso è, inoltre, riportato il numero identificativo, la data, l’ora di effettuazione e il tipo di accertamento effettuato (con la specifica se: domiciliare o ambulatoriale).
Nella consultazione di dettaglio, in funzione del tipo di visita effettuata e del corrispondente esito, vengono proposti tre pulsanti che, una volta selezionati, permettono di visualizzare, scaricare e stampare il verbale di visita, di accesso o di giustificabilità.
L’accesso alla nuova funzionalità è consentito ai cittadini o tramite professionista delegato.
Per la modifica dell’indirizzo di reperibilità, il lavoratore, una volta eseguito l’accesso, deve, comunicare con la massima tempestività l’eventuale variazione mediante la citata funzionalità “Indirizzo di reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo” presente nel servizio “Sportello al cittadino per le visite mediche di controllo”.
Tale modalità è consentita a condizione che il recapito del telefono mobile e/o l’indirizzo di posta elettronica del lavoratore, precedentemente registrati nell’Archivio Unico dei Contatti Telematici, risultino aggiornati, non essendo possibile per l’operatore del Contact Center inserire nuovi contatti per conto del cittadino.
Resta inteso che, solo in caso di indisponibilità all’uso del servizio, è consentita la comunicazione mediante la casella istituzionale dell’Ufficio Medico Legale della Struttura territorialmente competente.