La legge di Bilancio 2024 ha modificato abrogando la disposizione che prevedeva l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto sulle provvigioni percepite dagli agenti e dai mediatori di assicurazione con decorrenza 1° aprile 2024. Con la circolare 7/E del 21 marzo 2024 l’agenzia delle Entrate fornisce a tale riguardo alcuni chiarimenti.
Prima dell’intervento normativo si stabiliva che «Le disposizioni dei precedenti commi (ossia l’applicazione della ritenuta d’acconto da parte dei sostituti d’imposta su provvigioni per prestazioni occasionali inerenti rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento, ndA) non si applicano alle provvigioni percepite (…) dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva(…)».
Il citato dispositivo ha quindi eliminato completamente il riferimento agli «agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva», eliminando completamente il regime di esonero prima in vigore, con appunto effetto dal 1° aprile 2024.
Agli agenti e mediatori di assicurazione si applicano, dunque, le disposizioni relative all’obbligo di ritenuta sulle provvigioni, comunque esse siano denominate, per le prestazioni, anche di carattere occasionale, inerenti rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari.
Si sottolinea infine che
- Per l’applicazione della ritenuta sulle provvigioni spettanti agli agenti e mediatori di assicurazione rilevano i pagamenti delle provvigioni effettuati a decorrere dalla data del 1° aprile 2024
- I committenti sono tenuti a rilasciare ai percipienti e a trasmettere all’agenzia delle Entrate le Cu anche per le ritenute effettuate sulle provvigioni percepite da agenti e mediatori di assicurazione