AUTORIZZAZIONI INPS ANF: CASI PARTICOLARI

Nuove istruzioni nel messaggio 1096/2021, con un riepilogo delle disposizioni sulle autorizzazioni all’assegno per il nucleo familiare (L. 153/1988).
L’autorizzazione all’assegno per il nucleo familiare è un provvedimento che permette al richiedente, lavoratore dipendente del settore privato o altro beneficiario, titolare del diritto su una posizione di lavoro dipendente del settore privato, di includere nel proprio nucleo familiare ai fini ANF alcuni componenti in determinate condizioni o di ottenere l’incremento dei livelli reddituali, o ancora, di presentare la domanda ANF anche nel caso in cui il coniuge abbia abbandonato il nucleo familiare.
L’autorizzazione alla percezione degli ANF riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti di aziende del settore privato che versano il relativo contributo alla Cassa Unica degli Assegni Familiari ed erogano la prestazione familiare per conto dell’Inps. Le autorizzazioni ANF, necessarie per la definizione del diritto all’ANF, sono riassumibili nei 3 gruppi seguenti, tenendo presente che in capo allo stesso soggetto richiedente possono esistere autorizzazioni riferite a diverse tipologie: 1. inclusione di familiari nel nucleo del richiedente; 2. applicazione dell’aumento dei livelli reddituali; 3. riconoscimento del diritto nei casi di abbandono del nucleo di uno dei coniugi.
Si ricorda che, nei casi di nuclei con riconoscimento del figlio da parte di unico genitore (c.d. ragazza madre/ragazzo padre) o di genitori vedovi con figli propri e del coniuge deceduto, non è necessaria la presentazione di domanda di autorizzazione del cittadino richiedente, non essendo ravvisabile la duplicazione del pagamento.
Inclusione di familiari nel nucleo del richiedente – L’autorizzazione ANF deve essere richiesta per includere nel proprio nucleo familiare i seguenti familiari: figli ed equiparati di ex coniugi/parti dell’unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti dall’unione civile; figli del coniuge/parte di unione civile nati da precedente matrimonio; figli propri o del coniuge/parte dell’unione civile riconosciuti dall’altro genitore in assenza di rapporto di coniugio (c.d. “figli naturali”); figli o equiparati studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti e inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di “nuclei numerosi“; minori affidati a strutture pubbliche in accasamento etero familiare; fratelli, sorelle e nipoti del richiedente, orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione superstiti; nipoti minori in linea retta a carico dell’ascendente (nonno/a) richiedente; familiari residenti all’estero di cittadino italiano, comunitario/di Stato convenzionato o straniero.
Applicazione dell’aumento dei livelli reddituali – La casistica è prevista per familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età, se non sono in possesso di documenti attestanti il diritto all’indennità di accompagnamento o di frequenza. Il rilascio dell’autorizzazione in questo caso comporta esclusivamente la maggiorazione dei livelli reddituali per un soggetto già compreso nel nucleo.
Riconoscimento del diritto nei casi di abbandono del nucleo di uno dei coniugi – Lo stato di abbandono della famiglia è comprovato, oltre che dalla certificazione anagrafica, da un documento dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità. L’abbandono della famiglia da parte di uno dei coniugi determina l’esclusione dal computo del reddito familiare del reddito relativo e l’esclusione del coniuge medesimo dal numero dei componenti del nucleo familiare.

Fonte: https://www.tutelafiscale.it/autorizzazioni-inps-anf-casi-particolari/