Con la nota 14.09.2021, n. 1363, l’Inl ha state fornito alcune indicazioni operative e interpretative sulle modifiche alla disciplina delle causali che legittimano la stipula di un contratto a termine superiore ai 12 mesi.
La L. 23.07.2021, n. 106, di conversione del decreto Sostegni-bis, con l’art. 41-bis, ha introdotto novità di rilievo in tema di contratto a termine per superare le rigide regole previste dal decreto Dignità in tema di causali e durata dei rapporti con proroghe e rinnovi. In particolare, ha modificato la disciplina delle causali nel contratto a tempo determinato. Secondo le previsioni dell’art. 41-bis, è stata rimessa alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare specifiche esigenze per la stipula di un contratto a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi e non eccedente i 24 mesi.
L’innovazione del decreto Sostegni-bis permette ai contratti collettivi (definiti dall’art. 51, D.Lgs. 81/2015 come i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria) di individuare nuove casistiche in presenza delle quali sarà possibile stipulare un contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi.
La norma non pone particolari vincoli contenutistici, né caratteristiche sostanziali delle causali contrattuali, richiedendo tuttavia che tali esigenze siano specifiche e quindi riescano a individuare ipotesi concrete, senza utilizzare formulazioni generiche (ad es. ragioni “di carattere tecnico, produttivo, organizzativo…”) che richiedano ulteriori declinazioni all’interno del contratto individuale.
La modifica introdotta ha riflessi sulla stipula del primo contratto di durata superiore ai 12 mesi e sulle norme che regolano gli istituti del rinnovo e della proroga. In tal senso, è possibile rinnovare o prorogare, oltre i primi 12 mesi, un contratto a termine secondo le nuove previsioni della contrattazione collettiva e non più soltanto secondo quanto previsto dall’art. 19 del decreto Dignità, che indica(va) le seguenti causali: esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività; ragioni sostitutive; esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria. Di conseguenza, dopo le modifiche introdotte con il decreto Sostegni-bis, è possibile rinnovare o prorogare un contratto a termine secondo le nuove previsioni della contrattazione collettiva.
A differenza da quanto previsto per le proroghe e i rinnovi, che ha carattere strutturale, è stato istituito un ulteriore comma che evidenzia una parziale provvisorietà, in quanto prevede la possibilità di stipulare contratti a termine di durata iniziale superiore ai 12 mesi, ma comunque non eccedente 24 mesi, secondo le esigenze individuate dalla contrattazione collettiva soltanto fino al 30.09.2022.
Ne consegue che dopo il 30.09.2022 sarà possibile stipulare un primo contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi solo per le esigenze definite all’art. 19, c. 1, lett. a) e b) del decreto Dignità.