Il D.L. n. 5/2023, recante «Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico» ha nuovamente previsto la possibilità per i datori di lavoro privati – e per l’intero anno fiscale 2023 – di cedere ai propri dipendenti buoni carburante (o titoli equivalenti) sino ad un valore massimo di 200 Euro.
Quindi nel 2023 il dipendente del settore privato avrà in esenzione sul reddito di lavoro dipendente:
200 di buoni carburanti +258,23 di beni/servizi di modico valore(art 51c3 del tuir/comprensivo di beni e servizi modico valore/buono spesa/buono carburante/valori convenzionali di cui all’articolo 51c4-ad esempio auto ad uso promiscuo/polizze assicurative rischio infortunio extra professionale)per un totale di 458,23.
I 200 euro(dl 5/23-art 1) per la esenzione previdenziale e fiscale non richiedono la generalità/categorie dipendenti(la generalità/categoria è richiesta dall’articolo 51c2 lett f/fbis/f ter/f quater/d bis ecc), ma sono un ad personam(come l’articolo 51c3 del tuir) e possono essere inseriti all’interno dei piani di welfare (sia welfare puro/che welfare da conversione pdr).
Il limite di 200 euro sono un limite sul codice fiscale del dipendente in ragione anno e non sul singolo rapporto di lavoro.
Per cui nel caso in cui il dipendente abbia più rapporti di lavoro nell’anno 2023(vedi rapporti contemporanei/ma anche rapporti che si succedono nel tempo) occorre che non percepisca da tutti i datori di lavoro complessivamente considerati più di 200 euro di buoni carburante. Quindi i 200 euro sono un limite annuale/sul dipendente.
Esempio:
Il dipendente nel 2023 è titolare di 2 rapporti a part time contemporanei (uno presso il datore a/l’altro presso il datore b).
Il datore a): consegna un buono benzina di 100 euro/e un buono spesa di 258,23(vengono trattati come esenti);
Il datore b): consegna un buono benzina di 200 euro e lo tratta come esente.
Suppongo che il datore b) gestisca il conguaglio art 23 c4 dpr 600/73 su richiesta del dipendente con consegna della cu rilasciata dal datore a) entro il 12 gennaio 2024;
considerando solo gli assoggettamenti del buono benzina del dl 5/23:
il buono benzina di 300 euro sarà imponibile previdenziale e fiscale(nel caso in cui il buono carburante eccede il tetto dei 200 euro/ tutto l’importo del buono erogato diventa imponibile e non solo la eccedenza rispetto al tetto dei 200 euro/ritengo si applichi l’articolo 51c3 -4 periodo sui 200 euro).
A livello contributivo il datore a)paga i contributi su 100/il datore b i contributi su 200;
il datore b gestore del conguaglio art 23 c4 dpr 600/73 assoggetterà a tassazione 300 euro(100+200);
nel caso in cui non ci sia il conguaglio art 23c4/il dipendente in dr(730/modello redditi) assoggetterà a tassazione 300 euro(100+200).
Rapporto con i 258,23
Nel caso in cui il datore del settore privato/eroghi un buono benzina di 300 euro ritengo che i primi 200 euro siano esenti con il dl 5/23, gli altri 100 euro con l’articolo 51c3(norma dei 258,23);
nel caso in cui il datore eroghi un buono spesa di 258,23 e poi un buono benzina di 300 euro, ritengo che i 300 euro(buono benzina) siano totalmente imponibili(i 100 euro che eccedono i 200 euro non trovando capienza nel contenitore dei 258,23-art 51c3- già completamente utilizzato, determineranno la imponibilità previdenziale e fiscale di tutto il buono benzina per 300 euro e non solo per la eccedenza rispetto ai 200 euro).
I 200 euro(buono benzina) non si applicano ai redditi assimilati(vedi collaboratori/stagisti)e non si applicano ai dipendenti della pubblica amministrazione (i datori della pa sono definiti dal d.lgs 165 2001).
Per cui i percettori di redditi assimilati/e i dipendenti della pa(dlgs 165/2001) hanno a disposizione i 258,23(art 51c3 del tuir) ma non i 200 euro del buono carburante(dl 5/23 art 1).
L’anno scorso(anno 2022)il valore dei 258,23-art 51c3 del tuir- era lievitato per effetto del decreto aiuti bis(dl 115/22-600 euro comprensivi del rimborso utenze) e poi aiuti quater(dl 176 2022-porta il tetto a 3000 a far data 19/11/22 ma con effetto retroattivo per tutto l’anno 2022 ) a 3000 euro(comprendendo anche l’asset del rimborso bollette luce acqua gas/i rimborsi strutturalmente non entrano mai nell’articolo 51 c3 del tuir).
Nell’anno 2023 il limite dell’articolo 51c3 del tuir, torna a 258,23(limite della norma a regime) e non comprende più il rimborso utenze.
La legge di bilancio per il 2023 ha introdotto come misura per l’abbattimento del cuneo fiscale/contributivo lato dipendente, la possibilità di abbattere i contributi a carico dipendente del 3% per imponibili previdenziali mensili fino a 1923/2% per imponibili previdenziali >1923 e fino a 2692.
Oltre la soglia dei 2692 non c’è nessun abbattimento dei contributi c/dipendente(il 9,19 % non subisce nessun abbattimento). Questa misura agevola anche la tredicesima mensilità.
Mi riservo di scrivere nei prossimi giorni una monografia sul tema. In questa sede mi interessa di vedere il rapporto tra il cuneo contributivo e i 200 e 258,23.
Sviluppo un esempio operativo.
Esempio:
il dipendente del settore privato ha a marzo 2023 un imponibile previdenziale di 1900 euro;
riceve dal suo datore di lavoro un buono benzina di 200(dl 5/23) +258,23(art 51c3) di buono spesa, in esenzione previdenziale e fiscale;
il dipendente potrà avere sul suo imponibile previdenziale di 1900, l’abbattimento dei contributi del 9,19% di 3%.
Quindi i contributi a carico del dipendente saranno pari al 6,19% sull’imponibile previdenziale;
1900 –(6,19%su 1900)=imponibile fiscale 1782,39;
ovviamente avendo un contributo c/dipendente minore ,il quale come sappiamo è un onere deducibile ,l‘imponibile fiscale del dipendente sarà maggiore e questo determinerà una maggiore irpef da pagare/maggiori addizionali regionali/comunali/ minori detrazioni art 12 13.
Ci potrebbe essere anche la spiacevole casistica di un dipendente che ha un imponibile fiscale fino a 15.000 euro che per effetto dei minori contributi pagati(vedi abbattimento del 3% dell’esempio)sfonda il tetto dei 15.000 euro di imponibile fiscale annuo perdendo il tir(nel caso di rapporto per l’intero anno :1200 euro di tir).
Quindi i 200 euro +258,23 in quanto esenti previdenzialmente permettono di fruire dell’abbattimento di 3% non toccando al rialzo la retribuzione ordinaria/imponibile previdenziale di 1900.
Laddove la retribuzione imponibile supera il limite pari a 2.692 euro al mese, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore.
Pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto all’esonero.
Laddove la retribuzione imponibile è compresa tra 1.924 e 2.692 euro mensili, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 2%;
Laddove la retribuzione mensile non supera il limite pari a 1.923 euro, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 3%.
Pertanto, si potrebbero avere mesi nei quali il lavoratore beneficia dell’esonero (mesi nei quali viene rispettata la soglia di imponibile) e mesi nei quali, invece, l’esonero non viene riconosciuto (mesi nei quali la soglia di imponibile viene superata).
Tale impostazione (applicazione dell’esonero sulla base della verifica, nel singolo mese, del rispetto del limite di imponibile) esclude, di fatto, qualsiasi operazione di conguaglio annuale.
Tredicesima mensilità
Con riferimento all’erogazione della tredicesima mensilità, la norma prevede che la retribuzione imponibile previdenziale del lavoratore che consente l’applicazione dello sgravio sia maggiorata, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
L’INPS pertanto ribadisce che la riduzione dell’aliquota contributiva IVS a carico del lavoratore opera distintamente tra la retribuzione di competenza del mese e la tredicesima mensilità, sia quest’ultima corrisposta per intero nel mese di dicembre 2023 ovvero a ratei nei singoli mesi dell’anno. Operativamente:
Nel caso di tredicesima corrisposta nel mese di competenza di dicembre 2023, la riduzione contributiva potrà operare, distintamente:
- sia sulla retribuzione di competenza del mese, laddove inferiore o uguale al limite di importo di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%);
- sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale all’importo di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%).
Nel caso di tredicesima corrisposta a ratei erogati nei singoli mesi, la riduzione contributiva potrà operare, distintamente,
- sia sulla retribuzione di competenza del mese, laddove inferiore o uguale al limite di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%);
- sia sui ratei di tredicesima, qualora l’importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12) ovvero di 160 euro (pari all’importo di 1.923 euro/12).
Per quanto riguarda i dipendenti cessati nel corso dell’anno 2023 (prima di dicembre), l’INPS precisa che, al fine di non determinare difformità di trattamento tra tali lavoratori e la generalità degli aventi diritto all’esonero, nelle ipotesi di cessazione di rapporti di lavoro infrannuali il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riproporzionato al numero di mensilità maturate alla data di cessazione, moltiplicando l’importo di 224 euro (per l’applicazione della riduzione di 2 punti percentuali) o di 160 euro (per l’applicazione della riduzione di 3 punti percentuali) per il numero di mensilità maturate alla data della cessazione.
Esempio:
Cessazione al 31 ottobre 2023;
erogazione dei 10 ratei di tredicesima/tetto 160 x10=1600 per applicazione del 3%/tetto 224 x10= 2240 per applicazione del 2%;
suppongo che l’imponibile previdenziale dei 10 ratei di tredicesima sia di 1500 euro ;
alla tredicesima essendo l’imponibile previdenziale minore di 1600(160 x10)/si applica l’abbattimento di 3%;
1500 x 6,19%(9,19-3=6,19)=92,85 euro contributi trattenuta c/dipendente;
nel caso in cui l’imponibile previdenziale dei 10 ratei fosse di 2000 euro(maggiore di 1600/ma minore di 2240-2240 x10) allora il contributo c/ dipendente(9,19) sulla tredicesima avrebbe avuto l’abbattimento di 2%;
Esempio: 2000 x 7,19(9,19-2)=143,8 contributi c dipendente;
Parimenti avviene nei casi di inizio o sospensione del rapporto di lavoro in corso d’anno, tali da non permettere la maturazione dei ratei di tredicesima.
Anche in tale eventualità, l’INPS afferma che il massimale dei ratei deve essere riparametrato ai mesi effettivamente lavorati, moltiplicando l’importo di 224 euro o 160 euro, a seconda della casistica, per il numero delle mensilità in cui il rapporto ha avuto luogo, dando diritto alla maturazione del rateo di tredicesima.
Vecchio dl 21/22-anno 2022
Il D.L. n. 21/2022 (c.d. Decreto Ucraina), all’art. 2, ha introdotto la possibilità, per i datori di lavoro privati, per l’anno 2022, di erogare, ai propri dipendenti, buoni benzina o titoli analoghi per l’acquisto di carburante, esenti da imposizione fiscale (e previdenziale) fino a euro 200 per lavoratore.
Per quanto concerne l’oggetto del buono, l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 27 del 14 luglio 2022, ha precisato che deve trattarsi del rifornimento di carburante per l’autotrazione come benzina, gasolio, GPL e metano, compresa la ricarica di veicoli elettrici. L’agevolazione (esenzione entro il limite di euro 200) è applicabile limitatamente alle erogazioni in natura, mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, con esclusione di quelle in denaro. Sotto il profilo fiscale, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 27/2022 e nella Risoluzione n. 35/2022, quella introdotta dal D.L. n. 21/2022 per il buono carburante rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma rispetto a quella prevista dal dell’art. 51, comma 3 del TUIR (limite di esenzione di euro 3.000 per il periodo d’imposta 2022). In altri termini, con riguardo ai buoni carburante, il limite di esenzione di euro 200 è aggiuntivo rispetto al limite di euro 3.000 al raggiungimento del quale, tra gli altri benefits (buoni acquisto, beni in natura oltre che somme erogate o rimborsate per le spese legate alle utenze domestiche), possono peraltro concorrere ulteriori buoni carburante.
Analogamente a quanto previsto per i beni ceduti e i servizi prestati nonché per le somme a rimborso delle spese per utenze domestiche il cui valore sia complessivamente di importo superiore, nel periodo d’imposta 2022, ad euro 3.000, anche il buono carburante, il cui valore superi, nel medesimo periodo d’imposta, la soglia di euro 200, concorre interamente a formare il reddito.
Esempio:
il dipendente matura un premio detassabile di 400 euro(ambito detassazione) e lo converte per 200 euro in buono carburante(dl 5/23)/e 200 euro buono spesa nel 2023(art 51c3);
200 euro(dl 5/23)+200 euro(art 51c3)- sono esenti previdenzialmente e fiscalmente;
Esempio:
il dipendente matura un premio detassabile di 400 euro(ambito detassazione) e lo converte per 400 euro in buono spesa nel 2023(art 51c3);
400 è imponibile previdenziale e fiscale(tassazione ordinaria).
Lo sforamento dei 258,23 -art 51c3 del tuir-comporta l’assoggettamento a contribuzione/e tassazione ordinaria.
Esempio:
L’amministratore (percettore di reddito assimilato) percepisce 400 euro di buono carburante;
400 euro è imponibile previdenziale e fiscale;
l’amministratore nell’anno 2023 ha solo i 258,23 e non i 200 euro del buono carburante.
Esempio:
Il dipendente ha un regolamento welfare dal 1 1 23 al 31 12 2023 con credito wa di 600 euro;
impiega il credito wa per avere un buono spesa di 200,un buono benzina di 100,e per un un rimborso asilo nido di 300(art 51c2 lett f bis);
il dipendente ha maturato in premio detassabile di 500 euro (cc 2 livello aziendale) e lo converte per 50 euro in buono spesa (art 51c3),per 100 euro in buono benzina(dl 5/22) ,per 350 in un versamento a previdenza complementare;
Impatti in cu/utilizzo cu anno 2023(anno imposta 2022):