AMMESSO IL RECUPERO EDILIZIO ANCHE PER L’ANNO 2023/2024 PER OTTENERE IL CREDITO D’IMPOSTA

Con l’art. 121 del D.L. 34 del 2020 Quasi la totalità degli interventi edilizi sono ricoperti da un credito d’imposta. In particolare, gli interventi edilizi che possono avvalersi di tale procedura sono (art. 121, co. 2, D.L. n. 34/2020):

  • recupero del patrimonio edilizio;
  • efficienza energetica;
  • adozione di misure antisismiche;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate) ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
  • superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.

i contribuenti che vengono ammessi all’agevolazione edilizia sono i i soggetti che:

  • fino al 31 dicembre 2025 sostengono spese per gli interventi ammessi al Superbonus;
  • negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 effettuano spese per gli ulteriori interventi di recupero del patrimonio edilizio, interventi di efficienza energetica o antisismici, interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, interventi – dal 1° gennaio 2022 – per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche per i quali spetta la detrazione del 75% per l’anno 2022 (art. 121, co. 2);

In alternativa possono scegliere l’utilizzo diretto per:

    • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante o, nel caso di sconto “parziale”, pari all’importo dello sconto applicato. Questo credito è cedibile ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni del credito, solo se effettuate a favore di soggetti “qualificati”.
    • per la cessione di un credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni a favore di soggetti “qualificati”.
      Per soggetti “qualificati” si intendono:

      • banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (indicati nel decreto legislativo n. 385/1993);
      • società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del citato testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
      • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del decreto legislativo n. 209/2005.

Le banche, svolgono comunicazioni di prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022, a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

Il visto di conformità

Per cedere il credito o avere lo sconto in fattura, viene richiesto al contribuente l’obbligo di apporre il visto di conformità dei dati riferiti alla documentazione, che attestano la sussistenza dei dati che danno diritto al credito d’imposta.
Gli interventi che godono dello sconto in fattura sono:

  • recupero del patrimonio edilizio;
  • efficienza energetica o antisismici;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
  • installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
  • realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali,
  • eliminazione delle barriere architettoniche per i quali spetta la detrazione del 75% per l’anno 2022