L’annunciato slittamento dei termini di versamento delle imposte scaturenti dai Redditi, dal 30 giugno 2023 al 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione, trova spazio in un emendamento al D.L. 51/2023 approvato in Commissione. Con la medesima disposizione viene formalizzato il rinvio al 30 settembre 2023, dal previsto 30 giugno 2023, del versamento dell’imposta sostitutiva delle cripto-attività. L’attenzione è, ovviamente, tutta accentrata sulle scadenze previste per i Redditi, ed ancora una volta ci si trova a dover affrontare un percorso ad ostacoli nel distinguere i contribuenti cui spetta la possibilità di versare al 20 luglio senza maggiorazione, da quelli cui tale facoltà non è concessa.
Il criterio utilizzato da legislatore, infatti, è purtroppo ancora una volta quello del “doppio binario”, che vede da una parte i soggetti non titolari di partita IVA (e non soci/associati), chiamati a versare al 30 giugno al fine di non vedersi maggiorato il dovuto, e dall’altra parte i soggetti titolari di partita IVA, ed i relativi soci, ma solo nel rispetto di precise condizioni, legittimati a versare al 20 luglio senza dovere interessi.
In sintesi, potranno versare al 20 di luglio 2023 in prima scadenza, senza alcuna maggiorazione, i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze. Rientrano altresì nella mini-proroga, come dispone l’emendamento approvato in commissione, “i soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917” aventi i medesimi requisiti.
Andiamo quindi con ordine, cercando di tirare le fila, distinguendo il termine di versamento senza maggiorazione previsto in base alla tipologia di contribuente:
- soggetto privo di partita IVA, che non detiene partecipazioni di alcun genere: 30 giugno 2023
- soggetto titolare di partita IVA:
- se per il codice ATECO dell’attività svolta sono stati applicabili gli ISA: 20 luglio 2023;
- se per il codice ATECO dell’attività svolta sono stati approvati gli ISA: 20 luglio 2023 anche se l’ISA è inapplicabile (ad esempio, per inizio attività nel 2021 o 2022, periodo di non normale svolgimento dell’attività ecc.) tranne il caso del superamento della soglia massima di ricavi;
- se per il codice ATECO dell’attività svolta sono stati approvati gli ISA ma il contribuente è esonerato in ragione del superamento della soglia massima di ricavi pari a euro 5.164.569 euro: 30 giugno 2023;
- se per il codice ATECO dell’attività svolta sono stati approvati gli ISA: 20 luglio 2023, anche se l’ISA è non deve essere compilato perché trattasi di contribuente in regime di vantaggio;
- se per il codice ATECO dell’attività svolta sono stati approvati gli ISA: 20 luglio 2023, anche se l’ISA è non deve essere compilato perché trattasi di contribuente in regime di forfettario.
- soggetto che detiene partecipazioni: i soci, o gli associati, seguono la scadenza prevista per la società, o l’associazione, di cui fanno parte. Di conseguenza, se ad esempio una SNC può versare entro il 20 luglio senza maggiorazione in quanto svolge attività per la quale sono stati approvati gli ISA, anche i soci verseranno al 20 luglio senza maggiorazione. Attenzione ai soci di società semplici che non producono reddito di impresa (ad esempio SS che compila solo quadro RB): in questo caso la scadenza, per società e soci, resta al 30 giugno 2023.
Resta come ogni anno completamente privo di indicazioni il caso del socio che, pur non dovendo dichiarare reddito da partecipazione “dipende” comunque dalla società di cui fa parte per la corretta compilazione di una parte del proprio dichiarativo. Ci si riferisce al caso del socio lavoratore di SRL, non in regime di trasparenza, che necessita della definizione del reddito della SRL stessa al fine di correttamente determinare la base imponibile contributiva per la compilazione del quadro RR. Anche questa volta, come in tutti gli anni passati, la norma nulla dice in proposito. Di conseguenza, seppure senza alcuna logica, si ritiene opportuno mantenere una linea prudenziale, chiamando al versamento in prima scadenza il socio che si trova in questa situazione alla data del 30 giugno 2023. In buona sostanza, in rinvio ora disposto ricalca esattamente i criteri che sono stati adottati negli anni passati, mantenendone inalterati tutti i difetti. Per quanto riguarda la seconda scadenza, purtroppo, nemmeno l’emendamento ha riservato novità rispetto agli annunci. A quanto pare, oltre il 31 luglio proprio non si può andare (e sinceramente ci si domanda come sia possibile). Pertanto, la seconda scadenza resta confermata nel 31 luglio, con la maggiorazione dello 0,4%, per quanto alcune anticipazioni riportino come possibilità il fatto che tale 0,4%, che effettivamente è da sempre previsto per un rinvio di 30 giorni, e non certo di 11, possa poi essere ridotto in un’ottica di ragguaglio a tempo. Insomma, la vicenda pare non ancora del tutto definita, ma si tratta di dettagli – che tuttavia non sono di poco conto per i contribuenti – mentre, purtroppo, pare definitivamente chiusa ogni discussione in ordine al rinvio al 20 agosto, che, a memoria di chi scrive, è stata una costante quanto meno nell’ultimo decennio. Una decisione, questa, che pare dettata da inderogabili esigenze di cassa e che porta a seriamente interrogarsi su cosa potrebbe accadere (e non è affatto improbabile) laddove non si riuscisse ad arrivare in tempo al 31 luglio e, alla luce di questo, si decidesse rinviare ogni preoccupazione a settembre, con ravvedimento operoso.