Gli enti locali (Comuni, Regioni, ecc.) hanno tempo fino al 29 luglio 2023 per l’adozione dell’eventuale delibera tramite la quale aprire alla rottamazione ed allo stralcio automatico dei ruoli fino a 1.000 euro, laddove la riscossione avvenga in proprio o tramite concessionario.
A stabilirlo è il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, articolo 17-bis, introdotto in sede di iter di conversione. Il menzionato decreto è stato convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56 (in G.U. 29/05/2023, n. 124). La disposizione va a colmare un “vuoto normativo” che più volte abbiamo avuto modo di evidenziare, ovvero l’iniziale impossibilità per i contribuenti di avvalersi dei benefici della rottamazione, così come dello stralcio automatico dei carichi fino a 1.000 euro, nel caso in cui l’ente territoriale avesse provveduto in proprio o tramite concessionario alla riscossione, in luogo di avvalersi di Agenzia Entrate- Riscossione.
Ebbene, il menzionato art. 17-bis prevede ora che gli enti territoriali possano deliberare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ovvero entro il 29 luglio 2023 di disposizioni di cui delle all’articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Ciò significa che l’ente territoriale può adottare apposita delibera con la quale concedere facoltà ai contribuenti con somme iscritte a ruolo (somme che in precedenza non erano rottamabili o stralciabili in base alle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2023, proprio in quanto l’ente riscuote in proprio o tramite concessionario) – di:
- Rottamare i ruoli oggetto di ingiunzione fiscale o accertamento esecutivo, “relativi” al periodo 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
- Godere dello stralcio automatico per ruoli di importo residuo fino a 1.000 euro, comprensivi di capitale, interessi e sanzioni, “relativi” al periodo 1° gennaio 2000 – 31 dicembre 2015
Si presti attenzione al periodo di riferimento; per quanto riguarda le disposizioni contenute nella L. 197/2022, al fine di delineare l’arco temporale di copertura di ciascuna disposizione, il riferimento al ruolo o al carico era da valutarsi guardando alla data di affidamento ad Agenzia Entrate-Riscossione. Nel caso degli enti territoriali che riscuotono in proprio o tramite concessionario, invece, tale riferimento non è presente e quindi al momento non è del tutto chiaro se a rilevare sarà la data di notifica, il termine di pagamento, oppure la data di emissione dell’atto. Da questo punto di vista, quindi, sarà necessario prendere attenta visione dell’eventuale delibera adottata dall’ente territoriale al fine di comprendere con esattezza quali siano le posizioni che potranno godere, nel caso della rottamazione, dello stralcio delle sanzioni, degli interessi e dei compensi di riscossione (solo interessi e compensi di riscossione nel caso di violazioni al codice della strada) e, nel caso dei ruoli fino a 1.000 euro, dell’integrale cancellazione del carico.
All’atto dell’adozione dell’eventuale delibera l’ente territoriale avrà ampio spazio di manovra quanto alla definizione delle modalità attuative. Sul punto il già menzionato art. 17-bis del D.L. 34/2023 prevede, per quanto riguarda la rottamazione, che gli enti territoriali stabiliscano:
- a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;
- b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- c) i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- d) il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
Il panorama che può risultarne, è evidente, è alquanto variegato e non mancherà di creare problemi di gestione, a partire dalla disamina delle delibere, passando poi per le diverse procedure che gli enti territoriali decideranno di adottare per la presentazione della definizione agevolata, ed i successivi e conseguenti passaggi relativi ai versamenti. Sicuramente più semplice, invece, è la situazione in caso di stralcio dei carichi fino a 1.000 euro, posto che lo stesso avviene in automatico, senza necessità da parte del soggetto debitore di farsi parte attiva.
Resta confermato, rispetto a quanto già previsto in legge di bilancio 2023 per quanto riguarda i carichi affidati da Agenzia Entrate-Riscossione, che:
- A seguito della presentazione dell’istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza;
- In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
Si presti infine attenzione al passaggio della norma che precisa che le delibere assunte dagli enti territoriali assumono efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente locale e sono trasmessi al Ministero dell’economia e delle finanze- Dipartimento delle finanze, entro il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023. Nel concreto sarà dunque necessario consultare i siti internet dei diversi enti locali di interesse al fine di verificare la presenza della delibera di adesione alla rottamazione e allo stralcio ex art. 17-bis D.L. 34/2023, nonché le modalità attuative deliberate dall’ente locale stesso.